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Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo della riforma del processo civile operativa da luglio dello scorso anno, diviene operativo. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53 la disposizione che introduce il procedimento mediazione civile, preordinata a ridurre il ricorso all'A.G. e che verrà affidata da un terzo imparziale al fine di conseguire un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva) ovvero di formulare una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva). Tra le caratteristiche peculiari: la libertà di forme, la possibilità di inoltrare la richiesta per via telematica, l'applicazione del regime di litis pendenza (in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda ed il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione); l'esenzione dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17. Nuovo obbligo per l'avvocato. Egli deve infatti informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione. Balzano agli occhi alcuni profili che agiteranno probabilmente le discussioni dei prossimi giorni nell'ambito professionale interessato (quello degli avvocati) ed afferenti agli effetti, sul piano disciplinare, dell'omessa informativa al cliente e la tabella di riferimento delle competenze applicabili per l'espletamento dell'attività, sicuramente appartenente alle prestazioni in materia stragiudiziale. Non secondario poi la questione afferente la composizione degli organismi deputati alla mediazione che saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro. Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei formatori per la mediazione. |