|
Pagina 1 di 2 Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo della riforma del processo civile operativa da luglio dello scorso anno, diviene operativo. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53 la disposizione che introduce il procedimento mediazione civile, preordinata a ridurre il ricorso all'A.G. e che verrà affidata da un terzo imparziale al fine di conseguire un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva) ovvero di formulare una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva). Tra le caratteristiche peculiari: la libertà di forme, la possibilità di inoltrare la richiesta per via telematica, l'applicazione del regime di litis pendenza (in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda ed il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione); l'esenzione dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17. Nuovo obbligo per l'avvocato. Egli deve infatti informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione. Balzano agli occhi alcuni profili che agiteranno probabilmente le discussioni dei prossimi giorni nell'ambito professionale interessato (quello degli avvocati) ed afferenti agli effetti, sul piano disciplinare, dell'omessa informativa al cliente e la tabella di riferimento delle competenze applicabili per l'espletamento dell'attività, sicuramente appartenente alle prestazioni in materia stragiudiziale. Non secondario poi la questione afferente la composizione degli organismi deputati alla mediazione che saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro. Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei formatori per la mediazione.
Riassumendo il contenuto del provvedimento, possono preliminarmente individuarsi tre tipi di mediazione: 1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; 2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a: - condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. L’istituto della mediazione non può riguardare: - i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l’azione civile esercitata nel processo penale.
Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi: Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p.. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p.
|