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LEGGE 69/2009 - IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PUBBLICATO IN G.U. PDF Stampa E-mail
Leggi e Norme - Disegni, proposte e provvedimenti
Scritto da Avv. Fabrizio Sigillò   
Lunedì 22 Giugno 2009 18:38

E' stata pubblicata su supplemento ordinario nr. 95/L della G.U. nr. 140 la Legge 69/2009 contenente, tralaltro, le modifiche al codice di procedura civile.

Non essendo prevista la vacatio legis l'entrata in vigore del codice decorre dal 4 luglio 2009.

Il breve tempo che divide la pubblicazione dall'entrata in vigore impone un esame delle nuove disposizioni ed, in particolare, di quelle già oggetto di attenzione e critica da parte dell'avvocatura, sostanzialmente diffidente all'ennesimo tentativo di velocizzare il processo secondo un criterio matematico che, nel ridurre ulteriormente le fasi del giudizio rimesse all'osservanza delle parti costituite, continua ad affidare a discrezionali termini tutti gli altri passaggi (e quindi, a mero titolo esemplificativo, il termine per lo scioglimento delle riserve e l'emissione della sentenza; i tempi e le modalità di comunicazione e notificazione degli atti endo processuali; la durata del tempo intercorrente tra una e l'altra udienza).

Del tutto originale il sistema di testimonianza...."a distanza" non privo delle più ampie riserve nonostante il suo circosritto ambito applicativo (rimesso alla concorde volontà delle parti, o meglio dei loro difensori).

Di dubbia applicabilità anche il sistema di cognizione sommaria che espone il difensore ad una scelta assolutamente rischiosa perchè preordinata a conseguire una decisione vincolante a tutti gli effetti sia pur se ancorata ad una sommaria valutazione delle fonti di prova sottostanti alla domanda attorea.

Non meno incerta l'effettiva portata dei termini e delle modalità (oltre che del concreto contenuto) del calendario della causa, virtualmente idoneo a delineare, sin dall'inizio del processo, i suoi tempi di svolgimento.

Il ristretto termine decorrente tra la pubblicazione della Legge e la sua applicazione pratica impone altresì un attento esame delle nuove competenze del Giudice di pace ora elevati ad euro 5 mila e fino a 20 mila per i sinistri).

Tra le ulteriori amenità del nuovo codice (il 5 o 6 ritocco nell'ultimo ventennio) l'esigenza, per le nuove cause, di modificare  la formula di avviso nell'atto di citazione notificato al convenuto in relazione alle variazioni di preclusioni e decadenze (articolo 167), con l'obbligo di dare avviso delle novità sull'eccezione di incompetenza del giudice.

Abrogato il rito societario ed il rito del lavoro per i sinistri stradali che tani dubbi intepretativi aveva suscitato nell'ultima esegesi delle disposizioni processuali vigenti nel nostro Paese.

 

Responsabile informatico:
avv. Adolfo Larussa

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