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EMERGENZA COVID 19 - L'organismo Congressuale Forense indice l'astensione dall'attività professionale dal 6 a 20 marzo 2020

L'Organismo Congressuale Forense ha deliberato l'astensione dallo svolgimento dell'attività forense per il periodo compreso tra le date del 6 e 20 marzo 2020.

CLICCARE QUI per leggere il deliberato dell'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

CLICCARE QUI per scaricare il VADEMECUM DI ASTENSIONE E MODELLI DI ADESIONE

Stante l'eccezionalità del deliberato, adottato con estrema urgenza a causa dei noti profili di prevenzione sanitaria, si ritiene opportuno indicare utili riferimenti al corretto esercizio del diritto di sciopero (astensione) per come contenute nel codice di autoregolamentazione vigente (consultabile CLICCANDO QUI) precisando comunque che il COA predisporrà al più presto le linee guida in materia.

  • Ogni Avvocato è libero di determinarsi in merito all'adesione o meno al deliberato ma in caso di adesione all'astensione comunicata da un Avvocato, l'altro dovrà limitarsi a prendere atto senza nulla opporre.
  • Si ritiene comunque opportuno e conforme alle disposizioni deontologiche concordare con tutte le controparti le decisioni in ordine alla partecipazione all'attività forense. 
  • L'adesione non potrà essere rifiutata dal magistrato.
  • L'adesione allo sciopero non interferisce in alcun modo sulla decorrenza dei termini che continuano quindi anche in caso di astensione dallo svolgimento dell'attività forense.

 

Per quanto attiene alle modalità con cui dare avviso al magistrato dell'intento di non prendere parte all'attività forense, vige l'art. 3 del Codice di autoregolamentazione dello sciopero che così recita:

Art. 3. Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata ‐ personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandatoall'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita. 

  • La disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.
  • Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

 

Eccezionali i casi in cui l'astensione non può essere esercitata

Art. 4. Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non é consentita nella materia penale in riferimento (leggi l'articolo di riferimento)

Art. 5. Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non é consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi: (leggi l'articolo di riferimento)

Art. 6. Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non é consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria  (leggi l'articolo di riferimento)