PRATICA FORENSE E MISURE EMERGENZIALI

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro,

COMUNICA CHE

In conseguenza dell’attuale stato di emergenza sanitaria, il D.L n. 22 dell’ 8 aprile 2020 ha previsto talune modifiche in materia di pratica forense.

L’articolo 5, al comma 3 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), stabilisce che è da considerarsi positivamente svolto il semestre di tirocinio professionale qualora all’interno di esso ricada il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza sanitaria, anche ove non sia raggiunto il numero minimo di venti udienze (con esclusione di quelle di mero rinvio), richiesto per ciascun semestre dall’art. 8, comma 4 D.M. n. 70/ 2016.

Inoltre, si consente a chi avrà conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione prorogata (dall’art. 101 c. I, del D.L. n. 18/2020) al 15 giugno, di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all’esame di abilitazione previsto per dicembre 2021.

A tal fine, è stata ridotta da 18 a 16 mesi, la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della L. n. 247/2012 (Legge professionale).

Infine, poiché durante il periodo di sospensione delle udienze per l’emergenza sanitaria, sono sospese le attività formative nell’ambito dei tirocini (di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013) presso gli uffici giudiziari, se ne prevede la prosecuzione in modalità telematiche, previa adozione di specifico decreto ministeriale.

Considerato che allo stato non è possibile preventivare la durata dello stato emergenziale, il COA di Catanzaro, in assenza di ulteriori previsioni legislative, in riferimento al periodo successivo rispetto a quello disciplinato con il DL n. 22/2020, ai fini della valutazione della regolarità della pratica forense valorizzerà la frequenza della Scuola Forense. Ciò in quanto in carenza del regolare svolgimento delle udienze e della difficile o limitata frequenza degli Studi Legali, è opportuno prevedere comunque un percorso realmente formativo, in difetto del quale i praticanti avvocati (iscritti dopo dal 27.09.2019) potrebbero patire pregiudizio formale e sostanziale rispetto all’esame di abilitazione.

Si precisa che coloro che hanno in corso i tirocini di cui all’art. 73 del DL n. 69/2013, iniziati in epoca anteriore alla data del 27.09.2020, non saranno tenuti alla frequenza obbligatoria della Scuola Forense.

Da ultimo, si fa presente che coloro che vogliono accedere al tirocinio anticipato in forza della convenzione sottoscritta tra COA e Università Magna Graecia di Catanzaro, sono pregati di depositare la relativa istanza soltanto in presenza dei requisiti richiesti dalla convenzione, atteso che il Coa ha dovuto istruire inutilmente richieste di accesso in carenza dei requisiti formali e sostanziali dichiarandole inammissibili.

Per ogni informazione e aggiornamento potrà essere visitato il sito istituzionale del COA di Catanzaro all’indirizzo: www.ordineavvocati.cz.it. 

Catanzaro, 16 04 2020

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro

Avv. Antonello Talerico