IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI – ORGANISMO DI MEDIAZIONE

CONSIDERATO il prorogarsi dell’emergenza epidemiologica da covid-19,

VISTO il provvedimento di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi;

VISTO il co. 20, previsto all’art. 83 in sede di conversione, secondo cui :

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

VISTO il co. 20 bis, previsto all’art. 83 in sede di conversione, secondo cui :

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 

DA AVVISO che la Segreteria di Mediazione, fino a nuove disposizioni, resterà chiusa al pubblico sino alla data del 30.06.2020 per quanto concerne i depositi e/o gli incontri di mediazione, tali adempimenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo pec o inoltrati con plico raccomandato.

DA AVVISO che gli incontri di mediazione in ogni caso POTRANNO svolgersi in via telematica SOLO con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

INVITA i Sigg.ri/Sig.re Avvocati, pertanto a FORMALIZZARE a mezzo email o pec, almeno 10 giorni prima rispetto alla data fissata per l’incontro di mediazione, ISTANZA DI TRATTAZIONE in via telematica.

AVVISA che in assenza di ISTANZA DI TRATTAZIONE (in via telematica) l’incontro di mediazione verrà rinviato a data che verrà comunicata successivamente.

AVVISA che la trattazione in via telematica avverrà mediante la piattaforma Skype, prevedendosi che in caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 

Il verbale dovrà essere sottoscritto dalla parte personalmente presente nel luogo ove risulterà essere collegato in remoto l’Avvocato, il quale procederà, subito dopo la firma del proprio assistito a firmare digitalmente il verbale cosi da poterlo trasmettere telematicamente all’Organismo di Mediazione.


IL PRESIDENTE DEL COA DI CATANZARO

AVV. ANTONELLO TALERICO