E’ stato emanato, nella giornata di ieri, il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”


Il decreto legge affronta l’emergenza in due fasi.
Una prima fase, di immediata applicazione, che va dall’8 marzo (giorno della pubblicazione in GU) al 22 marzo; una seconda fase che dal successivo 23 marzo giunge sino al 31 maggio.

1. Periodo dall’8 sino al 22 marzo: rinvio delle udienza pubbliche e camerali
Per quanto concerne la giustizia amministrativa la prima fase è disciplinata dall’art. 3 comma 1 il quale prevede perentoriamente che le “udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”.
Dunque nessuna udienza sarà celebrata. Trattasi di una misura drastica ma necessaria al fine di consentire, su tutto il territorio nazionale, comportamenti coerenti con gli obiettivi di contenimento del virus in questa prima fase in cui ci si attende il picco epidemiologico.
Dalla misura non sono eccettuate le udienze camerali dedicate all’esame delle domande cautelari. Per queste ultime è previsto che siano decise “su richiesta anche di una sola delle parti”, con decreto monocratico con fissazione della trattazione collegiale a “data immediatamente successiva al 22 marzo 2020”.

2. Periodo sino al 31 maggio: misure processuali e organizzative già operanti
Il primo periodo “cuscinetto” non è un mero congelamento a fini precauzionali ma costituisce anche un lasso temporale durante il quale i vertici della Giustizia amministrativa potranno studiare e predisporre misure organizzative e gestionali da applicarsi in epoca successiva al 22 marzo, calibrate sull’evoluzione epidemiologica, e necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e in particolare per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti
ravvicinati tra le persone.

Giova segnalare, tuttavia, che alcune rilevanti e temporanee misure di carattere processuale sono già direttamente individuate dal decreto.

Segnatamente, fino al 31 maggio il decreto prevede direttamente alcune temporanee modifiche al codice del processo amministrativo a carattere derogatorio e dispone che “tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti”.
Il decreto si occupa, altresì, specificatamente dell’ipotesi in cui “almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza”, consentendo, in via eccezionale, l’adozione di modalità telematiche che consentano il collegamento dei magistrati e dei difensori da remoto.
E’ in particolare previsto, in presenza di alcuni specifici presupposti processuali, che “….i Presidenti possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e
comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale”.

Il decreto contiene, ancora, nell’art. 3, ulteriori prescrizioni di carattere processuale e organizzativo, valide sino al 31 maggio, alla cui lettura si rimanda. Per citarne alcune, esso dispone, tra l’altro, che: le udienze pubbliche siano celebrate a porte chiuse; l’obbligo del deposito di almeno una copia del ricorso in forma cartacea sia sospeso.

3. Misure organizzative demandate ai vertici degli Uffici giudiziari

Sin qui le misure direttamente individuate dal decreto legge.
Altre e ulteriori misure di carattere attuativo, e sempre limitatamente al periodo considerato (ossia sino al 31 maggio) potranno, come sopra accennato, essere individuate dai vertici della giustizia amministrativa e degli uffici giudiziari.
A tal fine il Decreto prevede che:
1) Il Presidente del Consiglio di Stato fornisca, se del caso, disposizioni di coordinamento;
2) I presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottino una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che
non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all’ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.

Provvedimento del Presidente del Tribunale di Catanzaro sez. Penale (dott. BRAVIN) relativi alle udienze previste per giorno 9 marzo 2020

Disposizioni operative sul funzionamento ed accesso agli uffici della Corte di Cassazione in periodo di emergenza sanitaria

La Corte di Cassazione ha indicato gli indirizzi di PEC a cui inoltrare eventuali istanze di trattazione dei procedimenti penali urgenti dal 9 al 22 marzo 2020

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Disposizioni in periodo di emergenza sanitaria del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio Relazioni con i mezzi di informazione


COMUNICATO STAMPA
“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”


La Corte di cassazione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, contenente “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, con provvedimento del Primo presidente adottato in data odierna e pubblicato sul sito della Corte, ha così disposto:


a) per il settore penale il rinvio d’ufficio di tutti i procedimenti (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano) fissati dal 9 al 22 marzo, ad eccezione di quelli nei quali in detto periodo scadano i termini massimi di custodia cautelare o sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive ovvero i detenuti, gli imputati, i preposti o i loro difensori chiedano, con istanza pervenuta entro l’11 marzo, che si proceda alla trattazione nei casi eccezionali espressamente previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 della lettera g) del predetto decreto legge;


b) per il settore civile il rinvio d’ufficio di tutte le udienze e le adunanze camerali fissate
nel periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle a carattere di urgenza
indicate nell’art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020 che saranno fissate nella prima
udienza utile successiva al 22 marzo 2020.

Provvedimento assunto dall'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Cosenza

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Settore Esecuzioni Immobiliari

I Giudici dell’esecuzione, dott.ssa Tiziana Drago e dott.ssa Ambra Alvano,

letto il D.L. n. 11/2020;

ritenuto che, sulla scorta di un’interpretazione teleologica delle disposizioni ivi contenute e per identità di ratio, vadano sospesi anche gli esperimenti di vendita delegati ai professionisti, nonché tutte le operazioni materiali delle custodie e delle vendite giudiziarie (accessi, visite, liberazioni);

sentiti il Presidente di Sezione  - dott. Giuseppe Campagna  – e il Presidente del Tribunale  – dott.ssa Maria Grazia Arena-;

Dispongono

  1. che gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020 siano da considerarsi sospesi, con conseguente divieto per il delegato di ricevere le relative offerte;
  2. che le offerte eventualmente pervenute siano custodite presso lo studio del delegato, e siano considerate valide per il prossimo esperimento di vendita da fissare;
  3. che in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il 23 marzo e il 31 maggio 2020 si provvederà con successivo decreto sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte d’Appello e dal Presidente del Tribunale;
  4. che gli esperimenti di vendita ancora da fissare vengano fissati a partire dal 1° giugno 2020;
  5. che i termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ex D.L. n. 11/2020 e provvedimenti conseguenziali;
  6. che le operazioni materiali delle custodie e delle vendite (accessi, visite, liberazioni) siano sospese nel periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020;
  7. che la Cancelleria trasmetta con urgenza detto provvedimento a tutti i Professionisti delegati, i quali provvederanno a comunicarlo alle parti;
  8. che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento all’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, nonché a EDICOM s.r.l. e Asta Legale.net s.p.a. e provveda ad inserirlo altresì sul sito web del Tribunale di Reggio Calabria.

Maggiori indicazioni relative al periodo successivo al 22 marzo 2020 verranno fornite con successiva circolare.

Reggio Calabria, 9 marzo 2020                                                                                        

I Giudici dell’esecuzione

 f.to dott.ssa Tiziana Drago         f.to dott.ssa Ambra Alvano

Questo l'elenco aggiornato degli avvocati iscritti al Foro di Catanzaro che hanno comunicato la loro disponibilità alla sostituzione in udienze per i Colleghi appartenenti alle zone precluse agli spostamenti in altre sedi.