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Comunicazione della segreteria della Corte Costituzionale sulla decisione assunta con la sentenza nr. 10 del 20/1/2022.

La Consulta riconosce l'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato anche per la fase processuale della mediazione obbligatoria risoltasi con successo.

(segnalazione dell'avv. Vincenzo Agosto)

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L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in materia di calcolo del limite reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di separazione laddove uno dei coniugi dichiari la percezione di reddito di cittadinanza.

Fonte: risposta interpello 31 del 19 gennaio 2022.

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In questo particolare periodo si rende indispensabile ribadire concetti (a dire il vero già chiariti più volte) sulle modalità di deposito delle integrazioni richieste dai Consiglieri delegati all'istruzione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si precisa, in particolare, che le integrazionii NON DEVONO ESSERE TRASMESSE A MEZZO PEC ma, più semplicemente, mediante :

  1. accesso sullo stesso fascicolo telematico creato all'atto dell'invio della richiesta
  2. selezione dell'icona della "graffetta"
  3. inserimento del file pdf richiesto (se viene richiesta l'istanza perchè mancante di qualche elemento va sempre firmata in PADES)
  4. conferma della trasmissione alla segreteria del Consiglio.

Si precisa che oltre ai tempi più lunghi di lavorazione delle istanze, i documenti di cui viene chiesta l'integrazione non vengono inseriti nel fascicolo e quindi al termine della procedura, quando cioè sarà necessario recuperare quello che è stato depositato al Consiglio ed allegarlo alla richiesta di liquidazione, quel fascicolo sarà ovviamente solo parziale e non potrà essere rilasciata alcuna copia conforme da parte della segreteria del Consiglio.

Queste ed altre indicazioni sono contenute nei tutorial pubblicati su questo sito nella sezione PATROCINIO A SPESE DELLO STATO presente nella home page:

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